Nel caso delle aste, il termine "libero" e "occupato" assume un significato diverso da quello che si intende nel gergo comune.
Vediamo le varie casistiche:
Gergo comune | Gergo delle aste |
---|---|
libero da cose e persone | giuridicamente libero |
occupato dal debitore a seguito di regolare autorizzazione del giudice | giuridicamente libero |
occupato da altri senza titolo o con titolo scaduto/invalido | giuridicamente libero |
occupato da terzi con regolare contratto di affitto o altro titolo valido (es. usufrutto) | giuridicamente e formalmente occupato |
In pratica ai fini della procedura si considera libero anche nel caso sia occupato, ma sia sgomberabile. Invece si considera occupato quando non è possibile liberarlo e bisogna attendere la naturale scadenza di contratti pregressi.
Ciò avviene perché quando il giudice firma il decreto di trasferimento, questo è anche titolo esecutivo per far sgomberare l'immobile dall'occupante senza titolo.
Invece se c'è un contratto opponibile (stipulato prima del pignoramento), allora bisognerà aspettare il naturale termine del contratto. Es. la scadenza del contratto d'affitto, la morte del titolare del diritto di usufrutto, ecc.
Ci sono casi particolari in cui, anche se è presente un contratto di affitto valido, è possibile interromperlo se si può dimostrare che il prezzo dell'affitto è troppo basso.
Dal 2015 lo sgombero dell'immobile (giuridicamente libero) non è più affidata all'ufficiale giudiziario, ma al custode che può farsi aiutare dalla forza pubblica. Inoltre sempre il custode può rimuovere i beni mobili, presenti nell'abitazione, con un procedura semplificata. In questo modo l'immobile viene consegnato libero da cose e persone (sempre che non ci sia qualcuno che ha un titolo valido per occuparlo).
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Le informazioni contenute in questo blog sono da intendersi indicative e non hanno pretese né di correttezza né di completezza. Pertanto, prima di acquistare una casa all'asta, conviene sempre affidarsi a un professionista del settore.